protocollo udienze civili e PCT Tribunale RC 2016

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

PROTOCOLLO

PER LE UDIENZE CIVILI

2016

Gestione delle udienze.

1) Le udienze ordinarie hanno inizio alle ore 9.00 e sono divise in due fasce orarie:

 La prima fascia (dalle ore 9,00 alle ore 10,30 destinata alla trattazione delle cause per le quali sono previsti adempimenti di breve durata: verifica della regolarità del contraddittorio, giuramento del c.t.u., cause rinviate ex artt. 181 o 309 c.p.c. concessione dei termini per deduzioni difensive o istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., discussione dei mezzi istruttori richiesti con le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., precisazione delle conclusioni ex art. 190 c.p.c.

La seconda fascia (dalle ore 10,30 in poi) è destinata alla trattazione delle cause in cui siano previsti adempimenti di durata non breve o che richiedano maggiore riservatezza, quali le discussioni orali ex art. 281 sexies c.p.c., le comparizioni personali delle parti, i chiarimenti del consulente, i procedimenti cautelari, l’espletamento degli interrogatori formali e delle prove testimoniali.

2) Nell’ordinanza di ammissione dell’espletamento delle prove testimoniali e/o degli interrogatori formali verrà indicato l’orario di inizio.

Le prove e le cause fissate “ad horam” inizieranno all’orario fissato con un breve margine di tolleranza non superiore a 15 minuti, anche in assenza dei  procuratori.

3) L’assenza delle parti  per le cause fissate alle ore 9,00 consente dalle ore 10,30 di differire ex art 309 cpc ovvero di cancellare la causa all’ud rinviata ex art 309 cpc .

4) In assenza della controparte, se l’altra parte richieda di trattare comunque il processo, il Giudice procederà in tal senso se decorsa mezz’ora dall’inizio della relativa fascia, salvo che la causa sia fissata ad horas.

In ogni caso nel verbale verrà indicato l’orario di chiusura.

5) Le udienze per il giuramento dei CTU  sono fissate sempre ad orario – solitamente ore 9,00 salvo esigenze particolari.

 Il giuramento del professionista convocato ha priorità rispetto alla trattazione delle altre cause, e non può essere ritardato.

I giuramenti dei CTU saranno concentrati, possibilmente, tra le ore 9,00 e le ore 9,30.

6)  La lettura dei dispositivi e delle motivazioni ex art. 281 sexies c.p.c. sarà effettuata al termine dell’udienza o, comunque, all’orario che il giudice indicherà alle parti.

Principi organizzativi e segnalazioni di cortesia.

7) Quotidianamente sarà affisso elenco recante indicazioni delle aule che ospitano le udienze del giorno.

Le udienze si svolgeranno tutte, possibilmente e preferibilmente, presso le aule poste al piano terra.

8)  L’avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, si adopererà per farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell’ udienza.

9) Qualora l’udienza debba essere rinviata d’ufficio, il rinvio deve essere comunicato – il più tempestivamente possibile – alle parti. Nell’ipotesi di rinvio d’ufficio la causa deve intendersi differita, salvo diverse indicazioni,  allo stesso orario già fissato e per i medesimi incombenti

10) Gli avvocati avranno cura di citare i testimoni con  anticipo tale da consentire di depositare la prova della tempestiva citazione  e di ottenere in tempo la restituzione dell’atto notificato o della ricevuta di ritorno postale, per non vanificare l’udienza e consentire di verificare se il teste sia stato raggiunto dalla notifica.

– Le citazioni testimoniali, quali atti endoprocedimentali, sono versate telematicamente alcuni giorni prima dell’udienza, in modo da renderli visibili a giudici e parti in tempo utile per le necessarie verifiche.

Si ritiene utile che il difensore porti con sé l’originale della citazione testi in udienza.

11) I difensori comunicheranno tempestivamente al giudice l’avvenuta transazione stragiudiziale della controversia. Se la transazione è raggiunta prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., i difensori potranno presentare congiuntamente istanza al giudice affinché provveda a rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentirne la cancellazione e l’estinzione.

12) I difensori avranno cura di consegnare al giudice del primo grado copia semplice della sentenza emessa in grado di appello e di Cassazione.

PROCESSO TELEMATICO

13) il deposito telematico di atti e documenti endoprocessuali non ammette equipollenti per legge a far data dal 31.12.14; e riguarda ogni atto da depositare, compresa la citazione dei testimoni

14)  la copia del ricorso notificato non è atto endoprocessuale e può quindi essere depositata in cartaceo alla prima udienza, onde consentire la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio;

15) Atti e documenti endoprocessuali, diversi da quelli per i quali è previsto un termine perentorio preventivamente fissato, vanno depositati in forma telematica – ove ovviamente ammissibili – almeno cinque giorni utili (esclusi quindi il sabato e la domenica) prima dell’udienza; di tale deposito va data contestualmente comunicazione a mezzo pec alle controparti costituite ai sensi dell’art.87 disp.att.c.p.c.; allegando ed inviando alla controparte gli atti depositati;

– il deposito telematico tempestivamente effettuato nel termine di cui appena sopra esclude, salvo casi particolari (ad esempio: copiosa produzione documentale o documenti da sottoporre all’esame di un tecnico, ecc..),  la possibilità per le controparti di chiedere termine per esaminare oppure un differimento dell’udienza per controdedurre avverso la documentazione in questione;

– nel caso in cui l’atto processuale sia stato notificato via pec, la parte notificante deve dare prova del perfezionamento della notifica producendo le ricevute telematiche di accettazione e di avvenuta consegna in originale, ossia in formato .eml o .msg. Non funge da prova la sola scansione delle ricevute stampate né tanto meno il deposito delle ricevute in pdf.

16) Ove sorga comunque la necessità non altrimenti evitabile di produrre documenti in udienza, questi ultimi saranno considerati ricevibili in cartaceo solo nella misura in cui attestino, unitamente alla prova (ricevuta) dell’avvenuto deposito telematico, l’avvenuto ingresso in giudizio nelle forme telematiche previste dalla legge: di essi il giudice terrà quindi conto previa verifica dell’effettivo deposito antecedente l’orario di inizio dell’udienza;

– è fatta salva, nel caso di regolare deposito in udienza nei termini appena sopra indicati, la facoltà della controparte di richiedere anche solo sulla base della copia cartacea un breve differimento come termine a difesa;

– Non è ammesso il deposito della sola “copia di cortesia” con riserva di successivo invio e deposito telematico.

17) E’ necessario curare la corretta indicizzazione dei documenti allegati, che in linea di principio devono essere contenuti in files autonomi e separati salvo il caso di documenti esaminabili in blocco, come nell’ipotesi di documenti di natura omogenea (ad es. fatture, ricevute, certificazioni mediche, estratti conto…). In quest’ultima ipotesi si consiglia la numerazione delle pagine così da consentire un agevole richiamo nell’atto del singolo documento.

– Ogni singolo documento deve essere scansionato e depositato in unico file, evitando assolutamente di depositare  singole pagine una per una in files separati.

 – I documenti allegati agli atti processuali telematici devono essere nominati e non indicati soltanto come documento 1, documento 2 e così via, in modo che risulti più agevole ed immediata l’individuazione del contenuto di ogni singolo allegato.

18) Oltre che nei casi di fermo tecnico del sistema (che si ricava dalla mancata consegna della 3^ ricevuta), il deposito cartaceo può essere autorizzato in casi specifici nei quali si renda necessario detto deposito cartaceo (ad es. originale dell’atto impugnato con querela di falso; numero molto elevato di documenti; documenti molto lunghi e/o difficilmente consultabili; fotografie-planimetrie).

Gli atti cartacei sono inseriti nella copertina cartacea esistente in Cancelleria.

L’autorizzazione al deposito di atti e documenti non telematici va comunicata a tutte le parti costituite

19) La Cancelleria provvede all’accettazione del deposito dei provvedimenti entro il giorno successivo alla trasmissione del provvedimento da parte del Giudice a prescindere dalla restituzione del fascicolo cartaceo, che il magistrato si impegna a consegnare nel più breve tempo possibile, salvo casi particolari segnalati volta per volta dalla Cancelleria.

Disciplina dei rinvii e altri profili acceleratori.

20) Le istanze di prova vanno tendenzialmente capitolate in un unico atto, senza rinvio ad altri atti o verbali di udienza, evitando di reiterare quelle non più attuali e con l’indicazione del nominativo del singolo testimone per ogni capitolo di prova.

         21) Gli avvocati sono invitati a precisare le conclusioni con separato foglio da depositarsi telematicamente prima dell’udienza di precisazioni

22) La richiesta di rinvio per trattative di bonario componimento viene tendenzialmente concessa per non più di una udienza, salvo che non vengano allegati adeguati e concreti motivi, fermo restando il rispetto dei vincoli deontologici di riservatezza delle trattative, ex art. 28 Codice Deontologico Forense

In tal caso verrà fissata una comparizione delle parti per la conciliazione. Fatta salva la possibilità delle parti di chiedere  la  sospensione  facoltativa ex art. 296 c.p.c.

profili sulla CTU

         23)  Con l’ordinanza con cui viene nominato il c.t.u., il giudice inviterà il predetto a segnalare in tempo (e, comunque, con congruo anticipo rispetto all’udienza fissata per il giuramento) eventuali situazioni di incompatibilità a lui già note o l’impossibilità di accettare l’incarico o di presenziare all’udienza medesima, al fine di rendere possibile la sua tempestiva sostituzione.

– Il giudice, con l’ordinanza di conferimento dell’incarico, onera il c.t.u. a comunicare alle parti l’eventuale deposito in ritardo della sua relazione finale

–   Il decreto con cui viene concesso al c.t.u. la proroga del termine per il deposito della relazione stessa, e tutti i provvedimenti resi su istanze del CTU vanno comunicati anche alle parti

24) Al fine di evitare problemi inerenti alla ritardata comunicazione da parte del c.t.u. alle parti della sua relazione rispetto al termine fissato ex art. 195, co. 3, c.p.c., il giudice nella predetta ordinanza di conferimento dell’incarico indica sempre in giorni o mesi :

– i  termini entro cui il professionista deve inviare alle parti la sua bozza di relazione;

–  il termine concesso  alle parti stesse per replicare, decorrente dalla effettiva comunicazione di quella bozza;

– il termine di deposito finale della relazione

25)  Le bozze delle perizie d’ufficio non vanno depositate ma solo comunicate alla parti costituite a mezzo PEC; il CTU trasmette via PEC alle parti, unitamente alla bozza, tutti gli allegati alla stessa

26) il c.t.u è tenuto a a trasmettere con la perizia definitiva, che va depositata esclusivamente con modalità telematiche, anche le osservazioni delle parti e gli allegati alla perizia

27) Su istanza delle parti, all’udienza successiva al deposito della CTU, potrà essere concesso un solo rinvio per esame solo se la relazione è stata depositata oltre il termine finale indicato dal giudice ed in prossimità dell’udienza stessa.

28) anche al fine di evitare la richiesta di termini a difesa o verbalizzazioni eccessivamente corpose, le deduzioni difensive in ordine alla relazione di CTU definitiva, possono essere depositate  con le modalità di cui all’art. 15

Copia dei verbali e dei provvedimenti.

29)Non possono essere  chieste copie dei verbali ed atti dei fascicoli durante l’udienza e non si possono portare i fascicoli fuori dall’aula di udienza senza autorizzazione del giudice.

Tutela della maternità e delle disabilità.

30)Il giudice, nel fissare la data e l’orario delle udienze terrà adeguatamente conto (nel tendenziale rispetto delle fasce orarie) di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle avvocatesse e di segnalate gravi necessità connesse alle esigenze dei figli, specie se riferite ai primi mesi di vita, evitando, ove possibile (anche in relazione alla natura e/o urgenza della causa) di fissare udienze nel periodo immediatamente precedente (due mesi) o successivo (tre mesi) alla data di presunto parto.

         Analogamente, nella trattazione delle cause in udienza sarà data la precedenza alla trattazione delle cause in cui siano coinvolte avvocatesse in stato di gravidanza o in periodo di puerperio e di allattamento.

La stessa precedenza verrà garantita per gli accessi agli uffici di cancelleria.

 Le disposizioni che precedono vanno applicate anche in favore degli avvocati che, per disabilità o per particolari condizioni di malattia o per evidenziati gravi ragioni familiari, necessitino di uguale attenzione e precedenza.